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Il superbonus 110 % è una delle tipologie di agevolazione fiscale che consente detrazioni del 110% (dall’IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche) del costo sostenuto per “interventi di riqualificazione energetica” di edifici “esistenti” ossia accatastati.
L’ammontare della detrazione viene ripartita su 5 anni.
A chi spetta la detrazione del SuperBonus 110%
Il superbonus 110 % spetta ai seguenti soggetti:
- dai condomìni;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per quali interventi si accede al Superbonus 110 %
E’ necessario realizzare uno o più degli interventi TRAINANTI ed altri interventi TRAINATI (ricompresi nell’ecobonus).
Vediamo nel dettaglio tutti gli interventi che godono di questo incentivo:
Isolamento termico – intervento TRAINANTE
Sono agevolabili interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
I materiali isolanti devono rispettare i “Criteri Ambientali Minini” e quindi avere una apposita certificazione redatta dal produttore dell’isolamento.
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di isolamenti ed opere connesse;
- prestazioni professionali.
Sostituzione di impianti termici centralizzati – intervento TRAINANTE
Sono agevolabili interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione/preparazione di acqua calda sanitaria quali:
- Caldaia a condensazione con classe efficienza A secondo Regolamento UE n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
- Pompe di calore ed impianti ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione;
- Abbinati anche ad impianti solari termici e/o fotovoltaici, microcogeneratori e allaccio a sistemi di teleriscaldamento
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di impianti termici ed opere connesse;
- oneri di smaltimento e/o bonifica dell’impianto sostituito;
- prestazioni professionali.
Sostituzione di impianti termici in edifici unifamiliari – intervento TRAINANTE
Sono agevolabili interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione/preparazione di acqua calda sanitaria quali:
- Pompe di calore ed impianti ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione;
- Abbinati anche ad impianti solari termici e/o fotovoltaici, microcogeneratori e allaccio a sistemi di teleriscaldamento
- Caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (solo per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE).
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di impianti termici ed opere connesse;
- oneri di smaltimento e/o bonifica dell’impianto sostituito;
- prestazioni professionali.
Intervento TRAINANTE + Interventi compresi nell’ECOBONUS
Sono agevolabili interventi sugli edifici condominiali o unifamiliari definiti per l’ecobonus:
- riqualificazione energetica dell’edificio;
- coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture;
- sostituzione di finestre;
- installazione di schermature solari e chiusure oscuranti;
- installazione collettori solari;
- sostituzione di generatore di calore con caldaia a condensazione;
- sostituzione di generatore di calore con pompa di calore;
- installazione di generatore di calore a biomassa;
- sostituzione di generatore di calore con impianti dotati di apparecchi ibridi;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori;
- installazione di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti.
La detrazione massima e gli anni di recupero fiscale, per questi interventi, è quella prevista dall’attuale Ecobonus per ciascun intervento di efficientamento energetico
Spese ammissibili:
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed opere connesse;
- oneri di smaltimento e/o bonifica;
- prestazioni professionali.
Intervento TRAINANTE o SISMABONUS + Impianto Fotovoltaico
Gli interventi ricompresi nel sismabonus e quindi di miglioramento strutturale dell’edificio sono considerati interventi trainanti.
Sono agevolabili interventi sugli edifici condominiali o unifamiliari per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ed eventuale sistema di accumulo
NOTA:
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Spese ammissibili:
- tutte le spese per l’installazione dell’impianto e le opere connesse;
- prestazioni professionali.
Intervento TRAINANTE + Infrastruttura di ricarica veicoli elettrici
Sono agevolabili interventi sugli edifici condominiali o unifamiliari per l’installazione di sistemi di ricarica di veicoli elettrici.
NOTA:
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Spese ammissibili:
- tutte le spese per l’installazione dell’impianto e le opere connesse;
- prestazioni professionali.
Le alternative alla detrazione del SuperBonus 110%: cessione del credito e sconto in fattura
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) di istituti di credito e intermediari finanziari.
Le regole per l’opzione
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Collegamenti esterni
Per maggiori informazioni visita i seguenti siti:
Superbonus e Sismabonus 110% – MISE Ministero Sviluppo Economico
Superbonus 110% – Agenzia delle Entrate