Il conto termico incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in edifici esistenti.
I relativi provvedimenti si propongono di:
- dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Il grande vantaggio rispetto alle altre forme di incentivo fiscale riguarda il breve tempo di recupero di parte dei costi sostenuti per l’intervento.
Per esempio, se l’ammontare dell’incentivo non è superiore a 5.000 €, viene erogato in un’unica rata entro un massimo di due mesi.
In questo articolo vedremo come si calcola l’incentivo del conto termico applicato all’impianto solare termico.
Criteri di ammissibilità al conto termico
Prima di tutto è necessario verificare i criteri di ammissibilità degli interventi; sono parametri tecnici riportati sulle certificazioni dei produttori dei sistemi e componenti solari.
Per impianti solari termici e di solar cooling, l’accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito se:
a) i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
b) in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione di cui al punto a) relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
c) i collettori solari hanno valori di producibilità specifica, espressa in termini di energia solare annua prodotta per unità di superficie lorda AG, o di superficie degli specchi primari per i collettori lineari di Fresnel, e calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
- nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht /m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht /m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
- nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht /m² anno, con riferimento alla località Atene;
d) per gli impianti solari termici prefabbricati per i quali è applicabile solamente la UNI EN 12976, la producibilità specifica, (in termini di energia solare annua prodotta QL per unità di superficie di apertura Aa, misurata secondo la norma UNI EN 12976-2 con riferimento al valore di carico giornaliero, fra quelli disponibili, più vicino, in valore assoluto, al volume netto nominale dell’accumulo del sistema solare prefabbricato, e riportata sull’apposito rapporto di prova (test report) redatto da un laboratorio accreditato), in riferimento al dato contenuto nella certificazione Solar keymark, deve rispettare il seguente valore:
• maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
e) i collettori solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni.
In caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno.
L’asseverazione, o la dichiarazione del Soggetto Responsabile, da presentare al GSE insieme con la richiesta di concessione degli incentivi, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
f) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;
g) l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
h) per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, la certificazione di cui al punto a) è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
i) Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al gse delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti è utilizzata per coprire i fabbisogni termici;
j) nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria, l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione:
i. dei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
ii. dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente le metodologie di calcolo della prestazione energetica e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
in caso di impianti al servizio di più locali, è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
iii. degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C;
k) per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la potenza frigorifera (espressa in kWf) è maggiore di 2; in ogni caso, tale rapporto non potrà superare il valore di 2,75;
l) per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1.000 m3 /ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3 /ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre)
dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
Beneficiari dell’incentivo “conto termico”
Possono beneficiare degli incentivi:
- il o i proprietari dell’immobile su cui viene realizzato l’intervento (cosiddetto Soggetto Ammesso) oppure
- un affittuario o altro soggetto che abbia la disponibilità dell’immobile in quanto titolare di altro diritto reale o personale di godimento, previa autorizzazione da parte del proprietario (cosiddetto Soggetto Ammesso Equiparato)
Per poter ottenere l’incentivo, è necessario dimostrare che se ne stanno anche sostenendo i costi e che il pagamento sia eseguito in modo tracciabile. Quindi è importante che chi richiede l’incentivo sia la stessa persona a cui sono intestate le fatture e che sia il titolare del conto corrente da cui viene eseguito il bonifico.
Nel caso in cui l’intervento sia eseguito nell’ambito di un contratto di prestazione energetica o di gestione energia, sarà invece la ESCo a richiedere l’incentivo.
Calcolo dell’incentivo del conto termico
L’incentivo annuo è definito in funzione:
- dell’energia termica prodotta annualmente (stimata);
- dalla superficie lorda installata;
- da specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (distinti per dimensione e tipologia installativa in funzione dell’utilizzo del calore prodotto
L’incentivo annuo si calcola con la seguente formula:
Dove:
Ia tot: incentivo annuo (rata annua) in €. L’incentivo totale (Itot) è costituito dalla sommatoria delle rate annue previste dalla tabella A del decreto, che corrispondono a:
– 2 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata minore o uguale di 50 m²;
– 5 annualità per gli impianti solari con superficie lorda installata maggiore di 50 m².
Sl: superficie lorda dell’impianto in m2, ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
Ci: Uguale coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta definito nella tabella 17 del decreto;
Qu: energia termica prodotta per unità di superficie , espressa in kWht/m2 è calcolata come segue:
- Per impianti solari termici realizzati con collettori piani o collettori sottovuoto o collettori a tubi evacuati:
- per impianti solari termici del tipo factory made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976:
- per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione
Dove:
Ag: area lorda del singolo modulo di collettore sistema solare riportata nella certificazione solar keymark o equivalente, nell’attestazione rilasciata da Enea per i collettori e concentrazione.
Qcol: energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare espressa in kWht il cui valore è riportata nella certificazione solar keymark scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la temperatura media di funzionamento del collettore così come definita nella tabella 18 del decreto.
QL: energia termica prodotta dal sistema solare factory made su base annuale espressa in Mj, il cui valore è riportato nell’attestazione di conformità (test report)
Qsol: energia termica prodotta da un singolo modulo di collettore solare a concentrazionesu base annuale espressa in kWht, il cui valore è riportato nella certificazione solar keymark
Esempio 1 conto termico: calcolo incentivo per solare a circolazione naturale per A.C.S.
Impianto costituito da un accumulo da 200 litri ed un pannello piano con superficie lorda pari a 2,11m2
Il certificato del produttore riporta un valore QL = 4.105 MJ/anno
Calcoliamo il valore Qu = QL / (3,6 x Ag) = 540,42 kWt/m2
Calcoliamo l’incentivo annuo Ia tot = Ci x Qu x SL = 399,10 € / anno
Calcoliamo l’incentivo totale che viene pagato in un’unica rata: 399,10 x 2 = 798,19 €
Considerando che il costo indicativo (gennaio 2023) del sistema solare:
- 2.250 € + l’IVA al 10% = 2.475 €
L’incentivo del conto termico coprirebbe il 32% dei costi.
Esempio 2 conto termico: calcolo incentivo per solare a circolazione forata per A.C.S. e riscaldamento
Impianto costituito da un accumulo da 500 litri ed un pannello piano con superficie lorda pari a 2,3m2
Il certificato del produttore riporta un valore QCOL = 1.031 kWht/anno
Calcoliamo il valore Qu = QCOL / Ag = 1.031/9,2 = 448,26 kWt/m2
Calcoliamo l’incentivo annuo Ia tot = Ci x Qu x SL = 1.484,64 € / anno
Calcoliamo l’incentivo totale che viene pagato in un’unica rata: 1.484,64 x 2 = 2.969,28 €
Considerando che il costo indicativo (gennaio 2023) del sistema solare:
- 7.500 € + l’IVA al 10% = 8.250 €
L’incentivo del conto termico coprirebbe il 36% dei costi.
Risorse e link utili
GSE – Gestore servizi energetici – Conto termico