La detrazione fiscale 50% per acquisto di un immobile ristrutturato, (dall’IRPEF – Imposta sul reddito delle persone fisiche) su un costo forfettario di ristrutturazione ed un importo massimo di 96.000 €.
L’ammontare della detrazione viene riparti su 10 anni.
Il 50% della detrazione viene applicato su un importo pari al 25% del prezzo di vendita o assegnazione dell’abitazione, compreso di IVA, risultante dall’atto di acquisto o assegnazione.
ESEMPIO
Se il costo d’acquisto dell’abitazione è 200.000 €.
Il costo forfettario di ristrutturazione è pari al 25% di 200.000€ e quindi è pari a 50.000 €.
La detrazione è pari al 50% di 50.000 € e quindi 25.000 €; questo significa che ogni anno e per 10 anni consecutivi verranno detratte dall’IRPEF 2.500 €.
Condizioni necessarie per la detrazione 50% acquisto immobile ristrutturato
- Per fruire dell’agevolazione è necessario acquistare un immobile ad uso abitativo facente parte di un edificio interamente ristrutturato o per meglio precisare, siano stati realizzati interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
In accordo all’art.3 3, comma 1, del Dpr 380/2001 – lettere c) e d) si chiariscono le due tipologie di intervento:
- restauro e risanamento conservativo: interventi realizzati con lo scopo di conservare l’edificio e assicurarne la funzionalità (per. Es. consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori ed impianti necessari);
- ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare l’edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
E’ quindi necessario che la ristrutturazione riguardi un intero fabbricato e sia stato realizzato da una impresa di costruzione, ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia che entro 18 mesi dalla data di fine lavori, vendano o assegnino l’immobile.
A chi spetta la detrazione
Il soggetto richiedente che richiede la detrazione dell’imposta sul reddito può essere oltre al proprietario:
- Nudo proprietario
- Titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione)
Cumulabilità con altre agevolazioni
La detrazione non è cumulabile, invece, con la deduzione del 20% del prezzo di acquisto degli immobili destinati alla locazione (agevolazione prevista dall’art. 21 del Dl 133/2014 per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017).
Pertanto, sul costo di acquisto dell’immobile è possibile usufruire, alternativamente, o della deduzione del 20% o della detrazione per l’acquisto dell’immobile ristrutturato.
Come effettuare i pagamenti:
Per avere l’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.
Il contribuente deve però essere in possesso dell’atto di acquisto, di assegnazione o del preliminare di vendita registrato, da cui risulti il rispetto dei termini prima indicati.
Se questi atti non riportano la data di ultimazione dei lavori o non indicano che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, il contribuente dovrà chiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione che attesti le condizioni richieste per avere l’agevolazione.
ATTENZIONE
L’acquirente dell’immobile può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.
Collegamenti esterni
Per maggiori informazioni visita i seguenti siti:
Detrazioni ristrutturazioni edilizie – Agenzia delle Entrate